* WORLD ORGANIZATION OF THE STATES - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEGLI STATI - ORGANIZACION MUNDIAL DE LOS ESTADOS * Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, Organizzazione Intergovernativa, International Parliament for Security end Peace, I.G.O., Organizzazione con Personalità Giuridica di Diritto Internazionale * Parlamento Mundial por la Seguridad y la Paz, Organización Intergubernamental, Organización con Personalidad Jurídica de Derecho Internacional. I.G.O. * International Parlament pour la Sûreté et la Paix, Organisation Intergouvernementale, Organisation avec de la Personnalité Juridique de Droit International, I.G.O. * Parlament Mundial para a segurança e a Paz, Organização Intergovernamental, Organização com a entidade Legal de direito internacional, I.G.O. * International Parliament for Safety and Peace, Intergovernmental Organization, International Juridical Personality By law, I.G.O. * Internationales Parlament für Sicherheit und Friedens-, Zwischenregierungsorganisation mit der Internationalen Juristischen (Gerichtlichen) Persönlichkeit Nach dem Gesetz, I.G.O.

Art. 3) Questa è una libera organizzazioni di Stati, associati tra di loro, ed è quindi dotata di personalità giuridica di diritto internazionale, mantenendo un numero minimo di almeno tre (3) Nazioni.

Art. 4) La sede istituzionale e’ stabilita, con effetto dal 10 aprile 2019, nella città di Roma (Italia), mantenendo lo stesso codice fiscale della sua costituzione, cioè n.: 97083640827. Restano sempre valide le sedi precedentemente aperte di New York e di Malta, quali, oggi, succursali. Potranno essere aperte altre sedi secondarie, amministrative, di rappresentanza, operative e diplomatiche in ogni Nazione, ovunque nel mondo, nel rispetto dei diritti e delle Leggi degli Stati, nonchè secondo quanto stabilito dalle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963.

La sede di Roma (Italia) può essere trasferita ad altro indirizzo, purchè sempre nella provincia, su semplice delibera dei Consiglio Generale di Sicurezza.

SCOPI

Art. 5

Gli scopi del W.O.S. – I.P.S.P. (da qui in avanti indicato con l’acronimo), sono quelli di:

  1. affermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo;

  2. valorizzare la dignità della persona umana;

  3. affermare l'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne;

  4. favorire l'esecuzione dei trattati internazionali;

  5. aiutare i governi a praticare la tolleranza;

  6. favorire i rapporti di buon vicinato fra gli Stati;

  7. promuovere le attività tese a limitare o ad eliminare la costruzione delle armi atomiche, chimiche, batteriologiche e di distruzione di massa;

  8. promuovere lo sviluppo ed il progresso economico e sociale dei popoli;

  9. eliminare, con mezzi pacifici, la pratica della discriminazione razziale, politica e religiosa;

  10. offrire collaborazione per lo stabilimento della pace in ogni parte del mondo;

  11. rimuovere, con gli strumenti del negoziato, le cause che hanno determinato una minaccia alla pace;

  12. comporre le controversie che potrebbero generare una violazione della pace;

  13. collaborare, con I' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con I' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e con tutte le associazioni e le organizzazioni comunque denominate con gli stessi fini, per rafforzare la cooperazione internazionale;

  14. aiutare gli Stati a risolvere i problemi di carattere economico, sociale, culturale, umanitario, industriale, sanitario e commerciale;

  15. essere in ascolto dei singoli, specialmente dei profughi, dei non abbienti, dei disabili, e di quelle categorie in gravi difficoltà, civili, fisiche, morali, religiose, eccetera, a sostegno e per una maggiore difesa dei diritti umani, delle attività umanitarie e tutto ciò che è attinente, con la coordinazione di propri organismi.

 

  1. Pertanto, ed agli effetti fiscali per quei Paesi dove tale specificazione è indispensabile agli effetti impositivi, oneri tributari ed altro, la presente organizzazione, internazionale, è dichiarata “senza fini di lucro”.

MEMBRI DELL’ORGANIZZAZIONE

 

Art. 6) I membri del W.O.S. – I.P.S.P., sono gli Stati e le organizzazioni internazionali, che sottoscrivono il presente atto e che ne accettano incondizionatamente gli scopi, con i relativi obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 7



  1. L’ammissione dei membri del W.O.S. – I.P.S.P., è deliberata dal Consiglio Generale di Sicurezza, con apertura di apposito procedimento e con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale ammisione e’ subordinata, altresi’, alla sottoscrizione del presente Statuto da parte di ciascun nuovo membro al quale verra’ consegnato l’apposito decreto di “appartenenza e condivisione”, ed all’accettazione dei regolamenti esistenti.

  2. Ogni membro dovrà impegnarsi a contribuire attraverso il versamento di un contributo finanziario minimo (“donazione annuale”), che sara’ determinato dal C.G.S, tenendo conto di vari parametri e che risultera’ proporzionato all’effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuno Stato od organizzazione internazionale.

  3. Nel caso di Stati di nuova costituzione, o di Stati che versano in situazioni particolari, tale contributo avra’ carattere puramente forfettario e consistera’ in un mero “contributo di sostentamento” per il “W.O.S. – I.P.S.P.”, sempre stabilito dal Consiglio Generale di Sicurezza annualmente.

  4. In presenza di Stati od organizzazioni internazionali membri, che versano in condizioni di difficoltà economica, il Consiglio Generale di Sicurezza potra’ valutare l’opportunità di concedere finanziamenti attraverso le strutture pubbliche preposte, intervenire grazie ai contributi degli Stati maggiormente abbienti oppure istituendo apposite commissioni di studio, per regolamentare e finanziare gli Stati emergenti ovvero appunto quelli che si trovani in condizioni di precarietà finanziaria.

Art. 8) A tutti gli effetti del presente Statuto, sono Stati membri permanenti “fondatori”, “con diritto di VETO”, effettivi del W.O.S. – I.P.S.P., gli Stati: Principato di New Malta, Principato di Thurston, Stato di Antarcticland, e U.T.A. – Antarctica – I.G.O.-.

Nel momento in cui uno Stato che ha espletato tutto l'iter ed è ammesso e riconosciuto quale Stato membro, permanente, effettivo od altro, deve anche espressamente sottoscrivere copia del presente Statuto, con la tacita accettazione dei relativi diritti – doveri nascenti da questa sottoscrizione e con il deposito dello stesso presso la Cancelleria dell’organizzazione. In caso di mancata sottoscrizione dello Statuto, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione ed accettazione dello Stato, questo, perderà ogni diritto e dovrà presentare una nuova domanda di ammissione.

Art. 9) I rappresentanti, gli ambasciatori od altro, nominati dagli Stati o dalle organizzazioni, dovranno sempre operare in condizione di “volontariato”. Le persone fisiche possono essere chiamate a contribuire alla reperibilità di fondi per gli aiuti mirati, anche attraverso donazioni personali, specialmente i titolari delle maggiori cariche della organizzazione, quali ad esempio i Capi di Stato, di Governo, Primi Ministri, ovvero quanti, titolari di cariche onorifiche, ambiscono a proporre attività filantropiche e di beneficenza.

 

 

 

 

ORGANI del WOS - IPSP

Art. 10) Gli organi del WOS – I.P.S.P. sono:

  1. Gli organi principali;

  2. Gli organi sussidiari;

  3. Organo giurisdizionale;

  4. Organo diplomatico.

GLI ORGANI PRINCIPALI

Art. 11) Gli organi principali sono:

  1. Il Presidente;

  2. Il Consiglio Generale di Sicurezza;

  3. Il Consiglio Generale di Presidenza;

  4. L’assemblea Generale.

IL PRESIDENTE

Art. 12) Il Presidente del WOS – I.P.S.P. è eletto dal Consiglio Generale di Sicurezza, a maggioranza assoluta.

Art. 13) Il Presidente del WOS – I.P.S.P. è eletto per 5 (cinque) anni e può essere riconfermato per un’altra legislatura.

Art. 14) Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente convoca I'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Consiglio Generale di Sicurezza.

Art. 15) Può essere eletto Presidente del WOS – I.P.S.P., esclusivamente il rappresentante di uno Stato membro che abbia compiuto cinquanta anni e che sia (o sia stato) alla guida del suo Stato per almeno 1 anno, mantenendo il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Art. 16) Il Presidente della WOS – I.P.S.P. assume la carica di presidente dell'Alta Corte di Giustizia e della Corte Arbitrale con funzione “onoraria. Al fine di evitare conflitti di interesse o sovrapposizione di incarichi, l’Ufficio di Presidente della WOS – I.P.S.P. e’, invece, incompatibile con le altre cariche dell’ Associazione.

Art. 17) Le funzioni del Presidente, nei casi di assenza motivata, di impedimento, di dimissioni, di morte o per altre ragioni, sono esercitate dai Vice-Presidenti, ed, in mancanza od impossibilità di questi ultimi, dal Gran Cancelliere.

Art. 18) Il Presidente del WOS – I.P.S.P., quale massima autorità individuale della organizzazione, convoca e presiede il Consiglio Generale di Sicurezza, il Consiglio Generale di Presidenza e l'Assemblea Generale dell'Associazione, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria.

Art. 19) E’ compito del Presidente del W.O.S. – I.P.S.P. firmare ogni atto relativo alla organizzazione essendo dotato del potere di rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione.

CONSIGLIO GENERALE DI SICUREZZA

Art. 20

  1. Il Consiglio Generale di Sicurezza è l’organo al quale e’ affidata la gestione ordinaria e straordinaria del WOS – I.P.S.P. e la sua gestione economica e patrimoniale.

  2. E’ composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, dei quali ameno 2 (due) delegati ufficiali degli Stati aderenti, e n.: 1 delegato ufficiale delle eventuali organizzazioni internazionali.

  3. Il primo Consiglio Generale di Sicurezza, in carica fino alla prossima elezione, sarà composto dagli stessi 4 (quattro) membri, che hanno vissuto l’attuale legislatura e che sono: lo Stato di Antarcticland, il Principato di New Malta, il Principato di Thurston, l’U.T.A. “Unione delle Terre Australi” – Antarctica.

  4. Qualora uno Stato, nominato od eletto in una legislatura, dovesse decidere di non voler più far parte del Consiglio Generale di Sicurezza, per qualsivoglia ragione, impossibilità o altro, eccezionalmente e nel periodo rimanente, fino al completamento appunto di quella legislatura, i membri potranno essere meno di quanto detto, ma non inferiori al minimo di tre.

Art. 21) Il Consiglio Generale di Sicurezza, quale organo esecutivo del W.O.S. delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 22) Le decisioni del Consiglio Generale di Sicurezza sono inappellabili ed uniformate ai principi di difesa, del contraddittorio, e del rispetto dei diritti umani.

Art. 23) Il Consiglio Generale di Sicurezza può legittimamente decidere di sospendere, escludere, revocare mandato o espellere dall’organizzazione un proprio membro, per gravi motivi o in caso di violazione dei principi e dei valori, che uniformano il presente Statuto, (sempre nel rispetto delle garanzie di ciascuno e del contraddittorio).

Art. 24) I membri del Consiglio Generale di Sicurezza sono eletti dalla Assemblea ordinaria e sono rieleggibili.

Art. 25) La funzione di segretario è esercitata dal Segretario Generale. In sua assenza, ne fara’ le veci il vice, oppure la persona proposta dal Presidente.

Art. 26) I libri delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie, nonchè le delibere dei Consigli Generali di Sicurezza e di Presidenza devono essere conservati, a cura del Segretario Generale, presso la sede istituzionale.

Art. 27) Il Consiglio Generale di Sicurezza ed il Consiglio Generale di Presidenza, si possono avvalere della collaborazione di ambasciatori itineranti e di altre figure diplomatiche, a titolo volontario.

Art. 28

  1. Il Consiglio Generale di Sicurezza si riunisce, nella sede istituzionale della Associazione, (ovvero ovunque nel mondo, al verificarsi di particolari eventi o necessità organizzative), tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta espressa richiesta al Gran Cancelliere da oltre la metà dei suoi membri.

  2. Verificandosi tale caso, il Gran Cancelliere sara’ tenuto ad effettuare la formale convocazione e a procedere alle eventuali ulteriori incombenze.

  3. Il Consiglio Generale di Sicurezza deve, altresi’, essere convocato obbligatoriamente:

  1. per essere informato sul bilancio preventivo di esercizio da presentare entro il 31 gennaio,

  2. per la stesura, la relazione, e quanto necessario per la presentazione in Assemblea

Generale, ai fini della chiusura del bilancio annuale entro il 15 aprile;

  1. per la valutazione delle attività intraprese e da intraprendere, le domande di ammissione e la presentazione di un bilancio intra annuale, entro il 30 settembre, sempre di ogni anno.

Art. 29) La convocazione del Consiglio Generale di Sicurezza deve essere eseguita con lettera raccomandata (o PEC) inviata 20 (VENTI) giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere, ovvero, nei casi di urgenza, motivata e documentata, con telegramma o con altri mezzi anche di posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima, sempre al domicilio di ciascun Consigliere.

Art. 30) Le delibere del Consiglio Generale di Sicurezza sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti ha la prevalenza il voto del Presidente o, in sua mancanza, quello del Vice-Presidente.

Art. 31) Il Consiglio Generale di Sicurezza è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi, che non siano in modo tassativo riservate dal presente Statuto all'Assemblea Generale

Art. 32) Il Consiglio Generale di Sicurezza può delegare, in tutto o in parte, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Consiglio Generale di Presidenza, con eventuali opportune limitazioni ed obblighi di rendicontazione.

Art. 33) In casi eccezionali, il Presidente può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando a ciascuno dei Consiglieri di intervenire, di dare il proprio parere e di esprimere il proprio voto. In quest’ultima ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo della sede istituzionale.

Art. 34) Alle riunioni del Consiglio Generale di Sicurezza, su invito del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie previste dall'ordine del giorno.

Art. 35) Il Consiglio Generale di Sicurezza elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente, 2 (due) Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Gran Cancelliere Generale. Il VicePresidente più anziano per appartenenza al W.O.S. – I.P.S.P. assume la qualità di VicePresidente Vicario.

CONSIGLIO GENERALE DI PRESIDENZA

Art. 36) Il Consiglio Generale di Sicurezza può nominare, al suo interno, un comitato esecutivo, denominato Consiglio Generale di Presidenza, per il disbrigo degli affari più urgenti e con obbligo di rendiconto.

Art. 37) Il Consiglio Generale di Presidenza, è quindi un organismo di immediata consultazione e deve essere utilizzato nei casi di emergenza e/o di crisi. E’ costituito dal Presidente, dal Gran Cancelliere Generale, dal Segretario Generale e dai due Vice-Presidenti.

Art. 38

  1. Il Presidente del W.O.S. – I.P.S.P. è di diritto anche Presidente del Consiglio Generale di Presidenza.

  2. Il Consiglio Generale di Presidenza è convocato tutte le volte che il Presidente e/o il Gran Cancelliere lo ritengono necessario, essendo un organismo di rappresentanza, di immediata attività diplomatica e di “crisi”.

  3. Questo può essere convocato in qualunque momento, presso la sede principale della

W.O.S. – I.P.S.P., anche con un preavviso minimo di 24 ore, nei casi più urgenti.

  1. Per la validità delle sue delibere è indispensabile la presenza di almeno tre membri: il Presidente, il Segretario ed il Gran Cancelliere, o, qualora questi fossero gia’ impegnati istituzionalmente od impossibilitati per motivi di forza maggiore, i loro vice.

  2. Le delibere devono essere approvate con il voto favorevole di tutti i 3 membri in carica.

Art. 39) Il Consiglio Generale di Presidenza, salvo le limitazioni stabilite dal Consiglio Generale di Sicurezza, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. I poteri di firma rimangono, in ogni caso, in capo al Presidente dell' Associazione.

Art. 40) Le delibere del Consiglio Generale di Presidenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio Generale di Sicurezza, nella prima riunione successiva, e comunque non oltre 60 giorni per la loro ratifica o revoca.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 41) Il Segretario Generale è di diritto Segretario del Consiglio Generale di Sicurezza e dell’Assemblea Generale, coordina l’attività amministrativa del Consiglio e svolge funzioni di coordinamento dei dipartimenti e delle agenzie dell’ Associazione.

Art. 42) Il Segretario Generale può proporre al Consiglio Generale di Sicurezza la nomina di uno o più Vice-Segretari Generali, che potranno assistere alle adunanze del Consiglio Generale di Sicurezza, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto; a quelle delle del Consiglio Generale di Presidenza, con diritto di intervento e diritto di voto.

GRAN CANCELLIERE GENERALE

Art. 43

  1. Il Gran Cancelliere Generale deve sviluppare una struttura di riferimento e di supporto legale alle esigenze amministrative del Consiglio Generale di Sicurezza.

  2. Rientrano nella competenza del Gran Cancelliere Generale le seguenti materie:

  1. affari generali, volta per volta individuati dal Consiglio Generale di Sicurezza;

  2. affari legali, con particolare riferimento alla gestione delle pratiche legali e rapporti con i legali esterni patrocinanti l'Associazione;

  3. la cura dei rapporti con l'Alta Corte di Giustizia;

  4. la gestione delle convenzioni con, enti pubblici o privati;

  5. la gestione delle consulenze e collaborazioni;

  6. la gestione del repertorio e registrazione dei trattati internazionali;

  7. l' annotazione in un apposito registro dell' Associazione dei trattati e degli accordi internazionali stipulati tra un membro del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace e le organizzazioni internazionali.

Art. 44) Il Gran Cancelliere Generale può proporre al Consiglio Generale di Sicurezza la nomina di uno o più Vice-Gran Cancellieri Generali, che potranno assistere alle adunanze del Consiglio Generale di Sicurezza, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto; a quelle delle del Consiglio Generale di Presidenza, con diritto di intervento e diritto di voto.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 45) L' Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'organizzazione del WOS – I.P.S.P.

Art. 46) Ogni membro permanente, regolarmente ammesso con decreto del Consiglio Generale di Sicurezza da almeno 6 mesi al WOS – I.P.S.P., e’ dotato di diritto di voto.

Art. 47) Possono esercitare il proprio diritto solo i rappresentanti diplomatici regolarmente inseriti nel decreto di ammissione (cioè il capo missione e un massimo di 2 vice).

Art. 48) Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie

Art. 49) Le assemblee ordinarie sono quelle che approvano il bilancio di esercizio, eleggono i membri permanenti e non del Consiglio Generale di Sicurezza e del WOS – I.P.S.P.

Art. 50) Nelle assemblee ordinarie è possibile discutere di qualsiasi questione ed argomento, purche’ attinenti agli scopi indicati nel presente Statuto o purche’ coinvolgano i poteri e le funzioni degli organi operativi del W.O.S. – I.P.S.P..

Art. 51) Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate dal Presidente, ovvero dai vice e/o, in assenza di questi per qualsivoglia motivazione, dal Gran Cancelliere. Le Convocazioni devono essere eseguite con lettera raccomandata, mail, o PEC, inviate 20 (VENTI) giorni prima al domicilio di ciascun membro presso la sede della Segreteria di Stato ad al domicilio dichiarato agli effetti delle notifiche, anche per PEC, di ciascun rappresentante; ovvero, nei casi di urgenza, con telegramma o con altri mezzi anche di posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima, sempre al domicilio di ciascun rappresentante ufficiale accreditato.

Art. 52) Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Con la stessa convocazione saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione.

Art. 53) Qualora un componente dell'Assemblea Generale non fosse presente, o si fosse allontanato, non essendoci altro rappresentante accreditato, lo Stato, o l’organizzazione internazionale membro, sara’ costretto a rinunciare al proprio diritto voto per quella seduta.

Art. 54) L' Assemblea Generale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del WOS – I.P.S.P., da un suo Vice, o, nei casi di assenza di entrambi, dal Gran Cancelliere ed, eventualmente, da altra persona eletta all’uopo dall'assemblea.

Art. 55) Segretario dell'Assemblea Generale e’ di diritto il Segretario Generale del Consiglio Generale di Sicurezza, il quale provvedera’ a redigere il relativo verbale e svolgere tutti i compiti, che gli vengono affidati dal Presidente. Nei casi di assenza del Segretario Generale o di un suo vice, I' assemblea eleggera’ un segretario per l’occasione.

Art. 56) L' Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli Stati membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) Stati e organizzazioni internazionali membri e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati intervenuti.

Art. 57) L' Assemblea straordinaria è convocata, unicamente, per la modifica dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’organizzazione; delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli Stati membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) degli Stati ed associazioni membri. Tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali membri aderenti devono essere in regola con quanto stabilito all’art. 3, commi 1, 2 e 3 del presente Statuto.

Art. 58) Nel caso di commissariamento, liquidazione, dimissione, sospensione o revoca del Presidente e di uno dei Vice Presidenti, l'Assemblea Generale deve nominare immediatamente un nuovo rappresentante legale con pieni poteri, fino a nuove elezioni.

Art. 59) Anche nel caso di richiesta dello “scioglimento della organizzazione”, a seguito di apposita votazione, e conseguente delibera dell'Assemblea Generale, questa nominerà contestualmente un “Commissario Liquidatore” ovvero il nuovo rappresentante legale, con pieni poteri che, verificato lo “status” dell'organizzazione attraverso l'esistenza o meno della documentazione contabile, di eventuali beni, cespiti, eventuale patrimonio conosciuto e di quant'altro necessario per operare una giusta ed adeguata liquidazione, potrà chiudere le partite in essere (o nominare professionisti per tali necessità) e conseguentemente comunicare la cessazione dell'attività, per scioglimento della stessa WOS.IPSP, entro e non oltre 30 giorni dalla data della delibera. Nel caso in cui non fossero conosciuti beni o voci all'attivo dell'organizzazione, potrà essere inserita nel verbale della delibera dello scioglimento la richiesta della loro assegnazione, vendita, cessione, distruzione, donazione.

Art. 60) L’ assemblea straordinaria per poter validamente deliberare deve registrare la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) dei membri permanenti del Consiglio Generale di Sicurezza.

CAPITOLO II°

GLI ORGANI SUSSIDIARI

Art. 01) Gli organi sussidiari sono strutture complementari ed ausiliarie alle dirette dipendenze del Consiglio Generale di Sicurezza, dal quale vengono istituiti e regolamentati, a seguito di espressa delibera approvata con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.

Art. 02) Sono organi sussidiari, opportunamente regolamentati, i dicasteri delle commissioni, o dipartimenti, per la gestione di particolari settori del W.O.S. – I.P.S.P.

Art. 03) Il diritto a tutte le nomine politiche, commissariali, strutturale, diplomatiche, etc., spettano al Consiglio Generale di Sicurezza.

Art. 04) Gli organi sussidiari sono presieduti dal Segretario Generale e/o dal Gran Cancelliere Generale, da un vice, oppure, tramite delega, da un loro sostituto.

Art. 05) I vice del Segretario Generale e del Gran Cancelliere Generale sono nominati dal Consiglio Generale di Sicurezza su proposta dei titolari.

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Art. 06) L'Alta Corte di Giustizia è il principale Organo Giurisdizionale del W,O.S. – I.P.S.P.. E’ presieduta dal Presidente dell'Associazione, che ivi opera in qualità di membro onorario.

Art. 07) Il regolamento dell' Alta Corte di Giustizia, deve essere approvato dallo stesso organo alla sua prima seduta utile, quindi presentato, per la sua ratifica, al Consiglio Generale di Sicurezza. Tale regolamento deve fondarsi sui principi sanciti nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite.

Art. 08) Nessuna disposizione contenuta nel presente Statuto impedisce ai suoi membri di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali, in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.

Art. 09) L'Alta Corte di Giustizia è composta in maggioranza da magistrati, da avvocati e da giuristi particolarmente esperti.

Art. 10) I componenti dell'Alta Corte di Giustizia, su loro richiesta e/o degli Stati membri, vengono eletti tra esperti di riconosciuta fama internazionale in materie giuridiche, finanziarie, sociali, diplomatiche e tra coloro che dimostrano di possedere elevate qualita’ morali.

Art. 11) L'Alta Corte di Giustizia si compone di un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) membri.

Art. 12) I membri dell'Alta Corte di Giustizia sono eletti dal Consiglio Generale di Sicurezza, rimangono in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

Art. 13) Le dimissioni di un membro dell'Alta Corte di Giustizia devono essere indirizzate al Presidente dell'Alta Corte di Giustizia affinchè questi le trasmetta al Gran Cancelliere Generale.

Art. 14) Le lingue ufficiali dell' Alta Corte di Giustizia sono l'italiano, lo spagnolo e l'inglese.

Art. 15) Le controversie insorte tra i membri e le istituzioni del W.O.S.– I.P.S.P. (anche quando fosse necessaria l’apertura di una azione disciplinare), o tra gli stessi membri, possono essere portate avanti all' Alta Corte di Giustizia mediante notifica del compromesso indirizzata al Presidente del W.O.S. – I.P.S.P.

Art. 16) L'Alta Corte di Giustizia del W.O.S. – I.P.S.P. è retta da propri Regolamenti.

Art. 17) La competenza dell' Alta Corte di Giustizia si estende a tutte le controversie che le parti sottopongono ad essa e precisamente: l'interpretazione di un trattato; qualsiasi questione di diritto internazionale; qualsiasi fatto che, a giudizio di una delle due parti, costituisca violazione di un obbligo internazionale; l'accertamento dell’ammontare del risarcimento dovuto per la violazione di un obbligo internazionale.

Art. 18) A titolo esemplificativo, si precisa che non sono escluse dalle competenze dell' Alta Corte di Giustizia le controversie, che hanno per oggetto le violazioni dei diritti dell'uomo; la violazione delle norme sull'inquinamento dell'ambiente; la violazione dei diritti dei rifugiati politici; la persecuzione delle persone che si sono rese responsabili di crimini di guerra e di genocidi; la violazione dei trattati internazionali sull'uso delle armi chimiche e nucleari; la violazione delle norme nazionali ed internazionali sullo sfruttamento del lavoro minorile; la violazione delle norme che condannano la coltivazione e la commercializzazione delle droghe assassine.

Art. 19

L' Alta Corte di Giustizia nelle decisioni applica:

  1. le convenzioni internazionali;

  2. la consuetudine internazionale;

  3. i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili;

  4. la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni.

Art. 20) L' Assemblea Generale, il Consiglio Generale di Sicurezza, il Consiglio Generale di Presidenza, il Presidente, il Segretario ed il Gran Cancelliere, nonché i loro vice, hanno l’obbligo di chiedere ai Magistrati singolarmente competenti in base alle proprie specializzazioni, ovvero all’ Alta Corte, nel suo insieme, un parere consultivo su qualsiasi questione di natura legale, prima di poter vincolare economicamente, patrimonialmente e/o responsabilmente, i componenti dei vari organismi decisionali.

L'ORGANO DIPLOMATICO

Art. 21) L' istituzione di relazioni diplomatiche tra il W.O.S. – I.P.S.P. ed altri Stati NON membri, avviene secondo la normativa vigente delle Convenzioni di Vienna 1961 e 1963, con la opportuna sottoscrizione bilaterale ed i depositi presso gli appositi organismi di registrazioni internazionali.

Art. 22) Il capomissione assume la qualifica di ambasciatore o di ministro plenipotenziario straordinario.

Art. 23) I membri della missione diplomatica sono il capomissione, i membri del personale diplomatico, i membri del personale amministrativo e tecnico ed i membri del personale di servizio della missione.

Art. 24) La formulazione e l'approvazione del regolamento dell'organo diplomatico del W.O.S. – I.P.S.P., che si dovrà basare sulla Convenzione di Vienna del 1961 e/o 1963, spetta al Consiglio Generale di Sicurezza.

Il BILANCIO

Art. 25) Gli esercizi finanziari dell'Organizzazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Generale di Sicurezza procederà alla formazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata diligenza.

Art. 27) Il bilancio deve essere approvato dall' Assemblea Generale in sessione ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 28) L' Assemblea Generale straordinaria, su proposta del Consiglio Generale di Sicurezza, oppure di almeno 3 Stati membri qualora si ravvisassero irregolarità, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 29) In tale eventuale occasione, deliberata lo scioglimento, l’assemblea potrà stabilire le modalità della liquidazione, come inserito all’art. 59 del Capitolo I° del presente Statuto, o chiedere particolari adempimenti; dovrà nominare un Commissario Liquidatore, ovvero, secondo le esigenze, un nuovo rappresentante legale con pieni poteri, anche quelli di nominare a sua volta uno o più liquidatori, altri professionisti, ed a determinarne poteri e compensi.

Art. 30) Qualora dovessero essere ravvisate irregolarità, o per la domanda di scioglimento o altro, si deve sempre fare richiesta al Gran Cancelliere Generale, per sua competenza.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 31) l cittadini degli Stati membri o non membri del W.O.S. – I.P.S.P. e le società, con qualsiasi oggetto sociale, possono decidere di sottoporre le proprie controversie alla competenza del Tribunale Arbitrale Internazionale, organo permanente del Parlamento

Mondiale per la Sicurezza e la Pace.

Art. 32) Nella risoluzione delle controversie sottoposte alla competenza del Tribunale Arbitrale Internazionale troveranno applicazione i principi applicati nelle proprie decisioni dalle Nazioni Unite, i singoli trattati sottoscritti dai Paesi membri delle Nazioni Unite e, in via transitoria, le disposizioni in materia di arbitrato contenute nel codice di procedura civile italiano.

Art. 33) La composizione del Tribunale Arbitrale Internazionale è deliberata dal Consiglio Generale di Sicurezza.

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 34) Il Presidente può concedere particolari onorificenze, cariche, incarichi. Verificandosi tali attività o esigenze, dovrà essere informata la Segreteria Generale, ai fini della ì registrazione in un apposito registro, nonchè la Cancelleria Generale per la conferma soggettiva personale, agli effetti delle valutazioni morali, civili, sociali, politici, e quanto necessario, con un preavviso di almeno 20 giorni,

Art. 35) Per quanto eventualmente non previsto nel presente statuto, si fanno riferimento agli usi internazionale comuni, alle norme ed alle Leggi della Nazione ove dovesse accadere il fatto.

Art. 36) E’ primario compito di ogni membro, cercare di ottimizzare ogni esperienza verso la Pace, la difesa dei diritti di ogni uomo, la sicurezza in ogni aspetto della vita di tutti i giorni.

Art. 37) In caso di contestazioni tra membri, persone fisiche, anche nel caso di problematiche politiche, regolamentari, od altro, prima di adire eventuali tribunali ordinari, è richiesto almeno un tentativo di componimento bonario conciliativo della controversia.

Art. 38

  1. Qualunque controversia che dovesse sorgere tra i membri del W.O.S. – I.P.S.P. sarà decisa secondo il regolamento arbitrale approvato dal Consiglio Generale di Sicurezza, qualora il fatto non rientri in altri campi.

  2. I giudici arbitrali possono giudicare, insindacabilmente, anche quali amichevoli compositori.

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  1. Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace può, in ogni caso ed in ogni luogo, istituire qualsiasi tipo di organizzazione, società, associazione ed altro, diretta od indiretta, subordinata o indipendente, con qualsiasi forma giuridica, al fine di ampliare le attività, anche commerciali, dei propri aderenti. Tali eventuali altre organizzazioni, sono sempre soggette ai poteri del Consiglio Generale di Sicurezza.

  2. Gli attuali parlamentari (deputati e senatori) dell'Associazione, a richiesta, sono ammessi a fare parte del W.O.S. – I.P.S.P., in qualità di membri onorari e senza diritto di voto nelle assemblee.

  3. La sede di Roma, situata in Via Ludovisi n. 35, II piano, ritorna ad essere la sede istituzionale, fino a decisione diversa.

  4. Di quanti confermati nelle loro cariche dall'Assemblea Staordinaria del 3/07/2014 ( di cui al brevetto 2321, del 24.01.2014), i Sigg.ri Eugenio LAI, Alfredo Maiolese, Valery Yevdokimov e Giuseppe Caddeo sono stati esclusi e revocati da ogni e qualunque carica, etc. con obbligo di consegna entro 15 gg. di ogni documento e/o bene della WOS-IPSP.

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-Letto, confermato e sottoscritto dai presenti dell'Assemblea Generale “Straordinaria” del

18 giugno 2019, in prima convocazione, nella Città di St. Julian's (Malta), alle ore 15,58 ---.

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I Delegati Presenti n.q.

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