* WORLD ORGANIZATION OF THE STATES - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEGLI STATI - ORGANIZACION MUNDIAL DE LOS ESTADOS * Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, Organizzazione Intergovernativa, International Parliament for Security end Peace, I.G.O., Organizzazione con Personalità Giuridica di Diritto Internazionale * Parlamento Mundial por la Seguridad y la Paz, Organización Intergubernamental, Organización con Personalidad Jurídica de Derecho Internacional. I.G.O. * International Parlament pour la Sûreté et la Paix, Organisation Intergouvernementale, Organisation avec de la Personnalité Juridique de Droit International, I.G.O. * Parlament Mundial para a segurança e a Paz, Organização Intergovernamental, Organização com a entidade Legal de direito internacional, I.G.O. * International Parliament for Safety and Peace, Intergovernmental Organization, International Juridical Personality By law, I.G.O. * Internationales Parlament für Sicherheit und Friedens-, Zwischenregierungsorganisation mit der Internationalen Juristischen (Gerichtlichen) Persönlichkeit Nach dem Gesetz, I.G.O.

Roma, lì 23-09-2015

Egr. Sig. Presidente, On.li Colleghi,

 

prima di iniziare i lavori per i quali siamo qui, mi permetto, solo ed esclusivamente nella qualità, di porre delle pregiudiziali che potrebbero essere interpretate erroneamente da un esame superficiale e che ci potrebbero coinvolgere tutti, qualora e se appunto errate. In via principale, essendo oggi in Italia, nella città di Roma, ritengo che dovremmo essere assistiti per le delibere di straordinaria convocazione, da un Notaio, al fine di certificare i poteri di firma nonché esperire tutti gli adempimenti secondo la Legge.

 

Quindi con lettera – PEC del 27 agosto 2015, siamo stati invitati in prima convocazione il 22 settembre alle ore 16,00 a Cagliari ed in seconda invece a Roma, alle ore 9,30 del giorno successivo (23) per una serie di proposte sulle quali deliberare in seduta straordinaria dell’Assemblea Generale. Per tale atto balza subito agli occhi il fatto che tutti gli aderenti dell’I.P.S.P. hanno denari da buttare (biglietti aerei, alberghi, pranzi, taxi etc., doppi dato il doppio probabile impegno), ovvero si da per scontato che una delle due “sedute” c’è solo per “figura” (e quale? Quella di Cagliari o di Roma?).

Andando avanti nella lettera, NON è menzionato se l’organo amministrativo, cioè il Consiglio Generale di Sicurezza (e neppure eventualmente il Consiglio Generale di Presidenza, anche se non sarebbe nei suoi poteri), ha indetto tale assemblea, quindi in primis sembrerebbe esistere un vizio sostanziale di nullità. Altro vizio importante (che potrebbe essere sanato esclusivamente dalla presenza dell’ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela, per presa d’atto e votazione contestuale), è l’indicazione che il “Venezuela” viene invitato da osservatore, mente a tutti gli effetti tale Stato è membro effettivo, NON permanente, del Consiglio Generale di Sicurezza (Art. I, Disposizioni Transitorie, fog. 23 Statuto Apostillato).

Secondo l’ordine del giorno, nulla osterebbe ad una variazione della denominazione, bisogna però che la richiesta- lettera dell’ONU (stante che a questa Cancelleria NON è stato notificato nulla ed il Consiglio Generale di Sicurezza NON ha trattato il caso) sia posta in copia ai presenti, con anche la relativa traduzione, al fine di opportunamente decidere. Resta chiaro comunque che se un prodotto commerciale o logo manterrebbe i diritti conseguiti (eventuali copiryght, ed altro se cambia il nome), ad una organizzazione, con “la variazione della denominazione e del relativo acronimo”, non può essere concesso anche il mantenimento delle sigle storiche o pregresse intestazioni, giacchè con la variazione si è inteso modificare la propria identità e quindi chiunque potrebbe usare tali nomi.

La modifica dell’art. 2 è ritenuta illegittima, stante le norme nazionali ed internazionali in materia.

La modifica dell’art. 3 è ritenuta illegittima, stante le norme nazionali ed internazionali in materia.

Per la modifica all’art. 4 bisogna fare una considerazione: “se l’I.P.S.P. vuole essere una Organizzazione tra gli Stati, che rappresentatività avrebbe un Consiglio Generale di Sicurezza di soli 3 membri? Inoltre, anche gli Stati “con diritto di veto” sono 4, per cui ne dovrebbe rimanere fuori uno di questi? E quale?” Invece è indispensabile dire che il Consiglio Generale di Sicurezza NON è mai stato validamente convocato, mentre il Consiglio Generale di Presidenza, esistente ma che si sarebbe dovuto utilizzare nei casi urgentissimi e gravi, si sarebbe dovuto convocare in tempi ridotti (esempio 3 giorni e, se presenti Presidente, Segretario e Cancelliere, anche 24 ore) con delibere da far ratificare entro 90 giorni dall’organo amministrativo. Inoltre sono fuori luogo i commi a, b, c, d, e, stante che un diritto quesito NON può avere limitazioni, tempi di durata od altro e se l’IPSP si rifà alla Carta Statutaria dell’ONU, detti commi sono illegali: o c’è un diritto o NON c’è!

La modifica dell’art. 5 è ritenuta illegittima, stante le norme nazionali ed internazionali in materia.

La modifica dell’art. 6 è ritenuta illegittima, stante le norme nazionali ed internazionali in materia. Tutt’al più potrebbe essere quella della Corte Europea, non certamente solo di uno Stato.

La modifica dell’art. 7 è ritenuta illegittima, stante le norme nazionali ed internazionali in materia. Infatti, qualora si evidenziassero cause di ineleggibilità pregresse o successive, dovrà essere aperto procedimento disciplinare con relativi atti di recesso, allontanamento o altro (vedi pratiche Abdelnabe e Said).

La modifica dell’art. 10 è ritenuta illegittima, stante le norme nazionali ed internazionali in materia, (sarebbe un tribunale tra Stati, anche non membri, al di fuori delle norme).

Per finire, si evince l’impossibilità di trattare in Assemblea Straordinaria anche i temi relativi all’assemblea ordinaria, giacchè ciò è espressamente vietato (art.24, c. 1); per poter discutere e deliberare in relazione a quanto richiesto, è indispensabile tale trattazione prima nel Consiglio Generale di Sicurezza, quindi in apposita assemblea generale ordinaria, stante le dovute comunicazioni alla Cancelleria per gli adempimenti opportuni secondo la normativa vigente e la Convenzione di Vienna.

Certo in un approfondito esame di quanto nelle pregiudiziali qui riportate, cordialmente,

 

Il Gran Cancelliere Generale I.P.S.P.

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