Da: Il Gran Cancelliere WOS-IPSP [mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.]
Inviato: giovedì 11 agosto 2016 16.15
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Oggetto: Lettera Aperta agosto 2016: "Parere di NULLITA' relativo ai lavori della Assemblea Generale Ordinaria del 28/06/2016 da parte della Cancelleria Generale WOS-IPSP".
Roma, 10.08.2016 Al Sig Presidente W.O.S.- I.P.S.P.
S.E. Prof. Eugenio Lai
E.P.C. Agli Stati Aderenti del “Parlamento”
L O R O S E D I
E.P.C. A quanti in indirizzo
Lettera aperta agosto 2016
Parere di NULLITA' relativo ai lavori della Assemblea Generale Ordinaria del 28/06/2016 da parte della Cancelleria Generale WOS-IPSP.
Egr. Sig. Presidente,
Giusto oggi questa Cancelleria è venuta in possesso di una copia del verbale, e quindi dei lavori che sono stati realizzati, durante la Assemblea Generale Ordinaria del 28/6/2016, in seconda convocazione, della WOS.IPSP a Cagliari, per il quale esprime il suo parere, come è determinato dalle norme statutarie.
Al fine di rendere categoricamente chiaro l’impegno di questa entità, istituita all’art. 16, par. 3 e 4 dello Statuto, per gli interessi dell’Organizzazione ed il bene comune, si specifica che la presente Nota Verbale NON vuole rappresentare assolutamente un atto di accusa o di demerito della Dirigenza, bensì un valido sostegno al lavoro di questa (come ha sempre fatto), offrendo quei “pareri”, tipo pro veritate, dettati dalla logica, dall’esperienza, dallo studio degli atti, degli statuti, dei fatti, delle specifiche situazioni, e quanto relativo.
Fatta questa premessa, si passa alla disamina del verbale, delle norme e dei fatti.
1) Nell’atto costitutivo/brevetto n. 2321 del 24.7.2014, pag.1, il “Comparente” dichiara di “… agire in qualità di Presidente del Consiglio Generale di Sicurezza …” della organizzazione intesa quale “ … Associazione Internazionale fra Stati …” e quindi “… dotata di personalità giuridica di diritto internazionale….” (pag. 8, art. 1 par. 2). Conseguentemente sin dalla sua costituzione, l’organo amministrativo determinato a dirigere ogni attività dell’organizzazione è chiaro ed indiscusso, tant’è che, diversamente, il notaio non avrebbe potuto stipulare, in forma di brevetto, l’atto n. 2321.
2) La stipula con la registrazione dell’atto di cui al punto precedente, è stata opportuna a seguito della assemblea Generale straordinaria di detta associazione “IGO”, e nella quale, aprendone i lavori, Lei ebbe a specificare che: “ …i membri del P.M. per la Sicurezza e la Pace non possono essere altri se non gli Stati membri, ossia quegli Stati che accetteranno gli obblighi stabiliti dalle disposizioni dello Statuto. …. Con ciò si vuole affermare che l’accettazione della proposta di adesione al P. M. deve essere esaminata, accettata o respinta dall’organo esecutivo dell’Associazione (Cap. 1 O.del G. foglio 5 brevetto).” E’ chiaro che l’unico Organo esecutivo ed amministrativo principale di questa Organizzazione è il Consiglio Generale di Sicurezza del quale Lei ne è Presidente, giustamente riconosciuto anche a livello legale internazionalmente, tant’è che il notaio, avv. F. Adami di Lugano, visti i documenti, ne legittima e sancisce appartenenza, qualifiche e qualità.
3) Ancora, all’art. 2, par. 1 c. q dello statuto, si specifica, tra gli scopi sociali, la costituzione degli organismi sussidiari del Consiglio Generale di Sicurezza, ed all’art. 3 viene ancora sancito che i membri del P. M. sono gli Stati (e solo quelli) che sottoscrivono lo statuto con gli obblighi derivanti. In pratica NON E’ ASSOLUTAMENTE CONCEPITO nell’associazione UN ORGANO AMMINISTRATIVO ED ESECUTIVO MAGGIORE del Consiglio Generale di Sicurezza (semmai sussidiario) e quindi anche gli Stati, qualora NON dovessero specificatamente ed espressamente sottoscrivere lo Statuto, NON POSSONO DIVENIRNE MEMBRI EFFETTIVI CON TUTTI I DIRITTI RELATIVI (principalmente quelli di voto, diplomatici, etc.) ed avere un posto nel C.G.di Sicurezza!
4) Sanciti questi primi assunti incontrovertibili, si può entrare nel merito del verbale e dei lavori di cui si tratta. In primo luogo è dichiarata la NULLITA’ dell’Assemblea Generale ordinaria per “violazione” degli artt. 16 par. 2 e 22 par. 3, 4 dello Statuto. Infatti pur risultando la presenza del Segretario Generale della WOS-IPSP, sig. Alfredo Maiolese (altresì delegato del Regno di San Pietro e Paolo), è stato determinato, quale Segretario dell’Assemblea stessa, il Dott. Giuseppe Caddeo, cioè altra persona e non appunto il Segretario Generale titolare di quell’ufficio, in violazione degli articoli statutari sopra riportati.
5) Inoltre viene specificata la NULLITA’ dell’Assemblea Generale ordinaria per “violazione” degli artt. 13, par. 1, 3, 7; 18, par. 2, e 35 par. 2 e 3. In pratica, NON essendo stato convocato il Consiglio Generale di Sicurezza, unico organo di governo amministrativo della IGO e neppure il Consiglio Generale di Presidenza (che comunque avrebbe dovuto poi portare a conoscenza del C. G. di Sicurezza le risultanze contabili, per la ratifica, prima dell’Assemblea Generale Ordinaria), è sempre il consiglio di amministrazione che “determina il bilancio da presentare in assemblea per la sua approvazione o meno,” NON certamente un professionista perché questi, anche se maggiormente esperto nel ramo, chiaramente non potrà mai operare legittimamente in relazione alle politiche dell’istituzione ovvero alle opportune autorizzazioni ed altro, che sono espressamente demandate appunto a tale struttura.
6) Pur essendo prevista la “… discussione in Assemblea Generale Ordinaria su qualsiasi argomento …” (art. 18 par. 3 dello statuto), e che i membri NON permanenti sono eletti dalla A.G.O., “discutere” non vuol dire “deliberare contra legem”, specialmente quando le norme dello Statuto associativo determinano diversamente (art. 4 par. 1/4 statuto). Ciò significa che, NON essendo mai stato convocato il Consiglio Generale di Sicurezza per “discutere ed accettare o meno” l’entrata nel WOS degli Stati: Repubblica del Gambia, Repubblica del Gabon, Regno di San Pietro e Paolo, Repubblica del Madagascar, Repubblica dell’Iraq, Regno Hascemita di Giordania, questi NON avrebbero potuto pro o contro su nessun punto all’ordine del giorno, stante la “mancata accettazione”, appunto da parte dell’organo amministrativo. Pertanto, secondo il verbale, l’assemblea avrebbe deliberato attraverso i seguenti Stati: Principato di King e Stato di Sao Tomè e Principe.
7) In relazione al punto 6 dell’ordine del giorno della convocazione assembleare, che recita: “Proposta di modifica dell’assetto del Consiglio di Presidenza”, bisogna innanzitutto fare dei distinguo. A) Una proposta NON è una delibera, per cui se è indicata la condizione di “proporre”, questo status NON determina l’assunzione decisionale, come invece è presente degli altri punti all’ordine del giorno. B) nella WOS-IPSP NON ESISTE un Consiglio di Presidenza, o per meglio dire quale consiglio, di una commissione? Infatti se si voleva parlare (come in effetti poi è stato fatto trattando della figura del Gran Cancelliere) del Consiglio Generale di Presidenza (art. 14, parr. 1/8), quanto indicato nell’ordine del giorno è fuorviante, quindi NON risulta corretto e men che meno legittimo. C) Inoltre, cosa significherebbe “modifica dell’assetto”? Il Presidente diverrebbe Segretario, questi Gran Cancelliere e quest’ultimo Presidente o viceversa? Pur non di meno, valutata l’effettiva intenzione di “allontanare politicamente” il Gran Cancelliere, figura forse scomoda per i proponenti della “assurda ed irreale relazione”, questa Cancelleria DEVE specificare che gli attuali membri del Consiglio Generale di Presidenza (Presidente, Vice-presidenti, Gran Cancelliere e Segretario Generale) saranno in carica, per Statuto (salvo dimissioni), fino al 2 luglio 2019 (Cap. 3, foglio ventiquattresimo del Brevetto n. 2321).
8) A titolo prettamente informativo e per opportuna conoscenza, prescindendo da ogni e qualunque altra posizione, una eventuale delibera sanzionatoria in violazione dei principi di difesa, di notifica, dei termini, etc., sarebbe un gravissimo atto contro i sacrosanti Diritti dell’uomo!
9) Una eventuale competenza disciplinare, fermo restando che possa effettivamente esserci e dopo aver adempiuto ai dettami di garanzia giuridica, viene espressamente determinata dallo statuto al Consiglio Generale di Sicurezza, all’art. 4 par. 4 (pag. X); addirittura all’art. 38 par. 1 è sancita una “decisione di giudizio arbitrale”, ogni diversa posizione è illegittima.
10) In ogni caso, Sig. Presidente, dato che il Gran Cancelliere, prima di ogni altra condizione, nella fattispecie è un Capo di Stato, membro permanente del Consiglio Generale di Sicurezza della WOS-IPSP, si chiede l’immediata convocazione di questo organo amministrativo onde deliberare in merito, aprendo altresì un giudizio disciplinare nei confronti dei titolari della “Missione Argentina” del 2014-2015.
Nelle more, si consiglia il pronto ed immediato ANNULLAMENTO DI OGNI DELIBERATO, la pronta convocazione del Consiglio Generale di Sicurezza della WOS-IPSP soprattutto per ratificare l’operato del Consiglio Generale di Presidenza, ammettere gli Stati che ne hanno presentato richiesta (con espressa definizione delle condizioni, dei diritti e dei doveri); approvare i bilanci per l’immediata presentazione all’assemblea generale, determinare una costruttiva politica associativa, etc.
Pertanto, Sig. Presidente, questa vuole essere la dimostrazione costruttiva della volontà del “fare” e NON del distruggere, come ha sempre operato, nella buona e nella cattiva sorte, questo organismo istituzionale di salvaguardia del WOS.IPSP.
Cordiali saluti.
Il Gran Cancelliere